Stadio, anche Comitato Si Meazza deposita ricorso al Tar

"La questione di San Siro non riguarda solo i residenti nella zona di San Siro, ma riguarda i cittadini milanesi e metropolitani poiché coinvolge un bene e una proposta edilizia e urbanistica di assoluta ed evidente rilevanza cittadina, metropolitana e nazionale, su aree di proprietà comunale." si legge nella comunicato del comitato SiMeazza.

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Dopo il ricorso al Tar presentato ieri dall’associazione Gruppo Verde San Siro, dall’ex consigliere comunale Basilio Rizzo e da oltre 50 cittadini residenti in prossimità dello stadio San Siro, è stato notificato – sempre nella giornata di ieri – il ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia presentato da 67 cittadini di Milano, con il sostegno del Comitato Coordinamento San Siro e del Comitato SiMeazza. “La questione di San Siro infatti non riguarda solo i residenti nella zona di San Siro, ma riguarda i cittadini milanesi e metropolitani poiché coinvolge un bene e una proposta edilizia e urbanistica di assoluta ed evidente rilevanza cittadina, metropolitana e nazionale, su aree di proprietà comunale. – si legge nella comunicato del comitato SiMeazza – ‘Lo Stadio San Siro è considerato uno dei simboli per eccellenza della città di Milano, nonché uno dei più celebri impianti al mondo. Lo Stadio San Siro si è conquistato l’appellativo La Scala del Calcio’, per il suo prestigio e l’importanza degli eventi che accoglie, non soltanto a livello sportivo. Oltre ad ospitare le partite casalinghe di Milan e Inter, San Siro è stato, sin dagli anni Settanta, teatro di grandi concerti, accogliendo i più importanti artisti italiani e internazionali’. Così è scritto nel sito della società M-I Stadio S.r.l., società, compartecipata da F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A., che gestisce, per conto dei Club, le attività dello Stadio G. Meazza, per concessione del Comune di Milano. – spiega il comitato – Il ricorso di 76 pagine è stato predisposto dagli avvocati Veronica Dini, Roberta Bertolani e Felice Besostri e chiede l’annullamento della Deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 1379 del 5/11/2021, avente a «OGGETTO: Proposta di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96, relativa allo “Stadio di Milano” pervenuta in data 10 luglio 2019 già dichiarata – con condizioni e prescrizioni – di pubblico interesse con deliberazione GC 08/11/2019 n. 1905. Conferma della dichiarazione di pubblico interesse – con condizioni – in relazione ai contenuti degli elaborati progettuali inoltrati in data 6 novembre 2020» oltre che l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1905 dell’8.11.2019. Segue l’elenco di altri atti da annullare. Sono chiamati in causa il Sindaco di Milano, il Ministero della Cultura, del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Lombardia, il Milan A.C. S.p.A. e l’Internazionale F.C. S.p.A. In primo luogo, si solleva il problema della inesistenza e della illegittimità costituzionale della normativa speciale invocata a supporto della deliberazione impugnata “La delibera è assunta in data 5/11/2021 e pertanto successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. del 28/02/2021 n. 38, che però non viene neppure menzionato.” “Nel caso che fossero ancora applicabili, le norme richiamate dalla delibera della giunta sarebbero quindi costituzionalmente illegittime, in particolare per violazione dell’art. 72 c. 4 e 97 c. 2 Costituzione . La questione di legittimità costituzionale, sotto i profili svolti in questo motivo e nel successivo, è rilevante al fine della decisione e non manifestamente infondata, come richiesto dall’art. 23 c.2. l.n. 87/1953.” “al momento della approvazione delle delibere impugnate, non era affatto pacifica neppure l’esistenza di una legge speciale sugli Stadi (perché la l. 147/2013 era già stata abrogata e il d.lgs. 38/2021 sarà efficace solo a partire dal 2023) o quanto meno non è chiaro quale fosse, davvero, la normativa applicabile”. Il ricorso chiede al TAR anche di ordinare al Comune di Milano, di fornire chiarimenti ed esibire i seguenti documenti, depositati presso gli Uffici e indispensabili al giudizio: l’aggiornamento dello studio di fattibilità presentato dalle società titolari di Inter e Milan nel novembre 2020; il progetto dello studio di architettura Populous, redatto in nome e per conto delle società titolari di Inter e Milan e avente a oggetto il nuovo stadio a San Siro, che sarebbe stato presentato il 21/12/2021; gli atti e i pareri relativi all’istruttoria svolta in ordine al titolare effettivo delle società contro-interessate e segnatamente le dichiarazioni ex art. 80 d.lgs. 50/2016 o comunque relative al titolare effettivo, nonché la dichiarazione dei c.d. requisiti speciali che la Direzione Centrali appalti del Comune di Milano, nella relazione istruttoria, dichiara di aver definito e fatto dichiarare, oltre che la documentazione acquisita a comprova delle dichiarazioni medesime e, infine, le relazioni tecniche e contabili relative alla congruità del canone annuo concordato con gli Operatori; Ciò, anche prima del termine di costituzione in giudizio delle controparti, trattandosi di documentazione da cui può scaturire l’esigenza di notificare motivi aggiunti e considerato il rilievo economico e sociale del ricorso che, per tale ragione, merita una rapida trattazione. Seguiranno nei prossimi giorni altre informazioni sul ricorso, i cui termini, per la notifica dell’atto introduttivo, scadevano nella giornata di ieri”, conclude il comitato SiMeazza.

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