La Lombardia è tra le regioni che cambieranno colore passando in zona gialla a partire da domani, 1° febbraio, con misure e regole più leggere e meno stringenti. Dopo aver transitato in zona arancione, ecco quali saranno le nuove disposizioni per i cittadini alle prese con l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus.
Spostamenti: Nella zona gialla ci si può senza particolari limitazioni tra Comuni. Unico limite è il coprifuoco: è vietato spostarsi dalle 22 alle 5. Questa condizione rimane immutata in tutti i colori previsti.
Bar e ristoranti: Bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie rimangono aperti fino alle 18.
Asporto e consegna a domicilio sono sempre consentiti. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (dopo le 18), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo
strettamente necessario ad acquistare i prodotti d’asporto (che rimane consentito oltre la chiusura) e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti, in ogni luogo e momento della giornata, né gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. Possono rimanere aperti oltre le 18 solo gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade (autogrill), negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, proprio come avveniva già in zona arancione.
Negozi e centri commerciali: I negozi rimangono aperti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi
commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi ed edicole.
Teatri e mostre: Chiusura h24 di teatri, mostre e musei, sale bingo, centri scommesse e slot machine, anche in bar e tabaccai.
Sport: Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli. Sospeso lo
svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, nonché
gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.
Trasporti: Ridotta al 50% la capienza di bus e treni regionali. I trasporti continueranno come sono proseguiti nelle ultime settimane.
Seconde case: Per quanto riguarda il raggiungimento delle seconde case (al mare, in
montagna o altrove), se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un Comune dell’area gialla è consentito lo spostamento. Se la seconda casa si trova in un Comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di
impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e, comunque, secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Autocertificazione: L’autocertificazione serve soltanto durante la fascia oraria del
coprifuoco prevista dalle 22.00 alle 5.00, quando cioè gli spostamenti (di qualsiasi tipo, anche all’interno del proprio Comune) diventano vincolati ai motivi di lavoro, di urgenze o di necessità. Durante il resto della giornata, nella zona gialla l’autocertificazione non è
necessaria. Ci si può quindi muovere liberamente.