“A decorrere da oggi, sabato 19 settembre 2020, in Lombardia è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento e nel rispetto delle misure previste dall’allegato della presente Ordinanza”.
È quanto previsto dall’Ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia in tema di accesso del pubblico negli impianti sportivi relativamente alle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza-Covid. “La presente ordinanza – si legge nel testo – produce effetti fino al 15 ottobre 2020”. Tra i punti contenuti nell’allegato dell’ordinanza si segnala che “può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere numerato ai singoli spettatori per l’evento e comunque in misura non superiore, in proporzione, al 25 % della capienza autorizzata dalle Commissioni di vigilanza prima dell’emergenza causata dal COVID-19 e, in via assoluta, in misura non superiore a 1.000 spettatori negli impianti all’aperto e 700 spettatori negli impianti al chiuso”. Dovrà essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5; il personale preposto dovrà vigilare sull’uso della mascherina, obbligatorio all’aperto e al chiuso, e dovrà garantire il distanziamento. Inoltre si prevede che ”l’acquisto dei biglietti dovrà essere preferenzialmente effettuato on line. L’eventuale servizio di biglietteria in loco può essere previsto purché le relative postazioni siano dotate di barriere fisiche, sia fatto osservare il distanziamento interpersonale in coda e siano favorite modalità di pagamento elettroniche”. “Il titolo di accesso, in ogni caso – sottolinea l’ordinanza – deve essere nominale in relazione al singolo fruitore del posto assegnato”. “Al fine di evitare assembramenti – specifica ancora il testo – non è consentita l’attività dei bar, dei punti di ristoro e dei distributori automatici di alimenti e bevande. L’eventuale distribuzione di bevande e snack potrà avvenire mediante addetti che circolano nelle tribune, senza che il pubblico debba lasciare il posto assegnato”.