“Regione Lombardia, d’accordo con i sindaci del nostro territorio, con le associazioni di categoria e con le parti sociali, ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale vengono disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus”.
Lo comunica il presidente, Attilio Fontana, dopo il confronto avuto oggi in videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, il presidente dell’ANCI Lombardia e dell’UPL e i rappresentanti del Tavolo del Patto per lo Sviluppo. L’ordinanza entra in vigore domani e produce effetto – salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica – fino al 15 aprile.
La competenza sulla chiusura delle attivita’ produttive e’ del Governo, ma i rappresentanti delle associazioni di impresa hanno garantito che fin dalle prossime ore chiederanno ai propri associati di sospendere comunque tutte quelle produzioni che non fanno parte delle filiere ‘essenziali’.
“Una decisione – prosegue Fontana – dettata dal serrato confronto con le nostre autorita’ sanitarie che ci impongono di agire nel minor tempo possibile. La situazione non migliora
anzi, continua a peggiorare. Non so piu’ come dirlo: solo con l’estrema limitazione dei contatti interpersonali possiamo cercare di invertire questa tendenza”.
L’atto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:
– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet)e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;
– la sospensione dell’attivita’ degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita’;
– la sospensione delle attivita’ artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
– la sospensione delle attivita’ inerenti ai servizi alla persona;
– la chiusura delle attivita’ degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
– la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti gia’ presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore
successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
– il fermo delle attivita’ nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attivita’ di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
– la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24′ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
– il divieto di praticare sport e attivita’ motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.
– Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della
temperatura corporea. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali gia’ in vigore.
Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.