A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede che il presidente della Regione con ordinanza possa disporre interventi urgenti e straordinari sulla programmazione dei servizi di trasporto pubblico e su servizi non di linea per contrastare l’emergenza sanitaria dovuta al virus COVID-2019 sul territorio regionale.
L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riguarda il:
- servizio ferroviario regionale operato da Trenord, in capo a Regione Lombardia
- servizi trasporto urbani operati dalle aziende di trasporto pubblico, in capo alle Agenzie di Trasporto pubblico e Comuni regolatori
- servizi trasporto extraurbano operati dalle aziende di trasporto pubblico, in capo alle Agenzie di Trasporto pubblico
- servizi effettuati tramite funicolare e funivia, in capo alle Agenzie di Trasporto pubblico e Comuni regolatori
- servizi di navigazione sul Lago di Iseo in capo alla rispettiva Autorità di bacino lacuale
- servizi di collegamento aeroportuale effettuati con bus, di cui al R.R n 8/2015;
- servizi finalizzati e di gran turismo, di cui all’art.2 della LR n. 6/2012;
- servizi di noleggio con conducente di cui al R.R. n 6/2014;
- servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente di cui alla L 21/92
In questa fase emergenziale il provvedimento ordina la soppressione e riduzione straordinaria dei programmi di servizio, in misura differente nei diversi ambiti geografici, tale da:
- garantire un livello di servizio pubblico per gli spostamenti casa-lavoro delle persone impiegate nelle attività essenziali;
- nel contempo, il rispetto della distanza interpersonale a bordo dei mezzi e l’effettuazione degli interventi di sanificazione dei mezzi.
Il provvedimento è efficace da sabato 14/03/2020 a mercoledì 25/03/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM dell’11/03/2020 e prevede l’adozione di:
- per i servizi ferroviari di Trenord, una programmazione equivalente ad un giorno festivo, con un servizio pari al 40% – 60% della giornata feriale tipo; saranno cancellate il 60% – 40% delle corse, in misura variabile da linea a linea, garantendo almeno 1 corsa all’ora delle linee suburbane e i collegamenti tra i capoluoghi, fatte salve le linee che già oggi hanno frequenze minori, eventualmente adattato ai singoli ambiti, e che consenta di garantire su tutto il territorio regionale livelli minimi emergenziali di servizio anche in coordinamento con i servizi di trasporto pubblico locale gestiti dalle Agenzie di TPL e dai Comuni regolatori; soppresso il collegamento Milano Cadorna-Malpensa, confermato il collegamento Milano Centrale-Malpensa.
- per i servizi urbani, una programmazione equivalente al periodo festivo o un servizio pari al 50% – 60% della giornata feriale nel periodo scolastico-invernale, garantendo almeno 1 corsa ogni 30 minuti, fatte salve le linee che già oggi hanno frequenze minori;
- per i servizi extraurbani, una programmazione equivalente al periodo invernale non scolastico o un servizio pari al 25% – 40% della giornata feriale nel periodo scolastico-invernale, garantendo almeno 1 coppia di corse al giorno per ogni località servita;
- per i servizi effettuati tramite funicolare e funivia: la soppressione del servizio, fatta eccezione per gli impianti di Brunate (CO), Margno Pian delle Betulle (LC) e Selvino (BG) per impossibilità di attivare servizi sostitutivi che rispettino le condizioni di sicurezza sanitaria;
- per i servizi di navigazione di linea sul lago d’Iseo: una programmazione tale da garantire i collegamenti essenziali tra i comuni di Monte Isola, Sulzano e Sale Marasino;
L’ordinanza dispone inoltre la soppressione dei seguenti servizi:
- servizi di collegamento aeroportuale con bus; la soppressione del collegamento tra Bergamo – Orio al Serio e Linate è disposta a partire dal giorno di chiusura al traffico aereo passeggeri degli stessi;
- servizi finalizzati e di gran turismo;
- servizi di noleggio con conducente;
Per i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente l’ordinanza dispone che:
- debbano essere svolti in modo tale da garantire la prevenzione del contagio dei passeggeri e degli operatori;
- possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, nonché per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate in esecuzione degli accordi esistenti con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Il provvedimento inoltre dispone che:
- i servizi programmati posso essere svolti, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, con corse bis, incremento delle frequenze programmate e mezzi di capacità di trasporto maggiori rispetto a quanto previsto, per ridurre il tasso di occupazione a bordo dei mezzi e garantire così la distanza di sicurezza interpersonale di un metro per passeggeri e conducenti
- sono possibili deroghe ai limiti temporali e turni di impiego del personale addetto alla circolazione dei mezzi di trasporto, per garantire lo svolgimento dei servizi minimi emergenziali di trasporto come identificati dalla presente ordinanza.