Chiesa dei frati Bergamo, la Regione eserciterà il diritto di prelazione

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“In merito alla procedura di vendita dell’ex cappella dei frati cappuccini (ex Ospedali Riuniti di Bergamo), che ha visto, lo scorso 25 ottobre, l’apertura delle 3 buste d’offerta, il Responsabile del procedimento dovrà esaminare la regolarità della documentazione presentata nella busta di offerta più alta e la veridicità delle dichiarazioni rese, attività tuttora in corso. Solo al termine di tale istruttoria potrà essere deliberata l’aggiudicazione provvisoria dell’atto di alienazione con condizione sospensiva prevista dal D. Lgs. 42/2004, che dispone la facoltà della Regione o di altro Ente pubblico territoriale di esercitare il diritto di prelazione, che prevede l’acquisto al medesimo prezzo stabilito nell’atto”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, rispondendo in Consiglio regionale a un’Interrogazione sulla vendita dell’ex cappella dei frati cappuccini alla comunità musulmana.

“La procedura per l’esercizio del diritto di prelazione – ha spiegato Gallera – presuppone che sia stato già formato dal notaio l’atto di compravendita, seppur condizionato all’eventuale esercizio del diritto di prelazione appunto da parte degli aventi diritto. Per formare tale atto il notaio deve innanzitutto verificare la provenienza del denaro utilizzato per il saldo della compravendita (cd. Legge Maroni sull’antiriciclaggio)”.

“Se dovesse emergere che la provvista è riferibile a uno Stato extra UE – ha evidenziato l’assessore – il notaio deve verificare la sussistenza del principio di reciprocità, vale a dire che presso quello Stato una persona fisica o giuridica italiana deve poter acquistare un immobile da destinare alle stesse finalità, nel caso di specie trattasi della Chiesa dei Frati con destinazione a edificio di culto”.

“Ai fini di una tale verifica – ha spiegato ancora il responsabile del Welfare lombardo – il notaio richiede parere preventivo all’Ufficio Internazionale del Ministero degli Affari esteri, al quale sottoporrà il quesito in merito alla possibilità per un soggetto italiano di acquistare in quel Paese un luogo ove realizzare un luogo di culto diverso da quello islamico. Se il principio di reciprocità è rispettato, il notaio procede alla stipula dell’atto di compravendita condizionato. In caso contrario, il notaio comunica tale impedimento alla stazione appaltante, che procederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’assegnazione al secondo classificato”.

“Una volta sottoscritto l’atto di compravendita condizionato – ha concluso Gallera – il notaio denuncia tale trasferimento al Ministero e alla Regione. Dalla ricezione di tale denuncia decorrono i seguenti termini: entro 20 giorni la Regione deve deliberare la proposta di prelazione con indicazione delle specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. Qualora il Ministero rinunci al diritto di prelazione, Regione acquisirà l’immobile”.

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